IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Viste  le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996,
n.  2470  del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del
20 novembre  1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio
1999,  n.  3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n.
3032  del  21 dicembre  1999,  n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del
23 novembre  2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo
2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
23 dicembre  2004  con  cui  lo stato di emergenza e' stato prorogato
fino al 31 dicembre 2005;
  Viste  le ordinanze n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo
2004,  n.  3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, n. 3361
dell'8 luglio 2004, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto
2004,  n.  3379 del 5 novenbre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004; n.
3397  del  28 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3406 del
4 marzo  2005;  n. 3417 del 24 marzo 2005; n. 3429 del 29 aprile 2005
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto-legge  17 febbraio  2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
  Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
  Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 27 gennaio 2006, n. 21 ed in particolare
l'art.  1,  commi  1, che prevede la risoluzione del contratto con le
affidatarie  del  servizio  di  smaltimento dei rifiuti nella regione
Campania,  Fibe  SpA e Fibe Campania SpA, 6, con il quale lo stato di
emergenza  e' stato prorogato fino al 31 maggio 2006, e 7, laddove si
stabilisce  l'obbligo,  per  le  attuali  affidatarie del servizio di
smaltimento  dei  rifiuti  in Campania, di assicurare la prosecuzione
del  servizio  medesimo  e  provvedere alla gestione delle imprese ed
utilizzo  dei  beni  posti  nella  loro disponibilita', garantendo la
realizzazione dei necessari interventi ed opere;
  Viste  le  ordinanze  di  protezione civile n. 3479 del 14 dicembre
2005,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 296 del 21 dicembre
2005,  la  n.  3481  del  29 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2006 e la n. 3491 del 25 gennaio 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 10 febbraio 2006;
  Tenuto  conto  della  sopravvenienza  di  situazioni di impedimento
assoluto  all'utilizzo  di discariche allocate presso altre regioni a
fronte  di  cui risulta indispensabile utilizzare, in via d'urgenza e
per  tempi  limitati,  siti  attrezzati  gia'  presenti nella regione
Campania;
  Tenuto conto, altresi', che l'acuirsi della situazione emergenziale
dovuta  ad  una  serie  di circostanze del tutto imprevedibili, rende
indifferibile assumere iniziative di carattere straordinario volte ad
evitare  maggiori  pregiudizi  all'interesse  pubblico  derivanti dal
mancato smaltimento dei rifiuti urbani;
  Preso  atto, inoltre, degli esiti delle istruttorie compiute presso
la  struttura  commissariale e presso gli uffici della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della protezione civile circa
la  possibilita'  di individuare interventi di carattere alternativo,
idonei  a  fronteggiare  adeguatamente l'imprevedibile aggrava- mento
della situazione d'emergenza;
  Visto  che,  anche  a causa delle avverse condizioni meteorologiche
del  tutto  straordinarie,  e'  stata  ritardata  l'apertura del sito
localizzato   presso  il  comune  di  Montesarchio  in  provincia  di
Benevento;
  Considerata  l'ineludibile  esigenza di individuare temporaneamente
discariche   di  servizio  nel  territorio  della  regione  Campania,
adottando  le  necessarie  opere  per la relativa messa in sicurezza,
presso  le  quali  conferire  rifiuti  urbani  e rifiuti speciali non
pericolosi,  assicurando, altresi', la realizzazione delle occorrenti
misure  igienico-sanitarie  ed  ambientali,  a tutela degli interessi
fondamentali delle collettivita' locali;
  Ravvisata  la  necessita' di provvedere con immediatezza a porre in
essere  tutte  le  iniziative  di carattere straordinario ed urgente,
essenziali per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal suddetto
decreto-legge n. 245 del 2005;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  Commissario  delegato per l'emergenza rifiuti nella regione
Campania,  per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  e' tenuto ad
individuare  con  ogni  urgenza  e  comunque  entro  e  non  oltre il
14 febbraio  2006 le discariche di servizio presso le quali conferire
rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi.
  2.  Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario
delegato e' autorizzato a finanziare, con le somme di cui all'art. 6,
comma  2, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, come convertito
dalla  legge  27 gennaio  2006, n. 21, opere di messa in sicurezza in
termini  di somma urgenza di discariche di servizio gia' autorizzate,
anche non pubbliche, presso le quali residuano volumetrie disponibili
per  l'ulteriore  conferimento  dei  rifiuti  urbani  e  speciali non
pericolosi; detti conferimenti dovranno essere disposti per quantita'
predefinite  e  per un periodo limitato di quaranta giorni dalla data
di adozione della presente ordinanza.
  3. Il Commissario delegato, al fine di garantire l'adeguato livello
di  sicurezza  alle  popolazioni  locali  sotto  il profilo igienico,
sanitario  ed ambientale, provvede a predisporre un apposito piano di
sorveglianza e controllo.